Art. 6.

      1. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, è autorizzata a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a quanto già previsto dal Fondo unico per lo spettacolo, la spesa straordinaria di 10 milioni di euro a sostegno delle imprese circensi.
      2. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.